Sapere quando serve il Permesso di Costruire è il primo passo per lavorare in sicurezza: scopri quando è obbligatorio e come evitare errori comuni.
Ogni volta che qualcuno pensa al suo prossimo progetto, che sia un ampliamento della casa, la realizzazione di un garage o della piscina dei suoi sogni, la domanda è sempre la stessa: quale autorizzazione mi serve?
Il Permesso di Costruire è lo strumento che regola gli interventi più rilevanti dal punto di vista edilizio e urbanistico. In questo articolo scopriremo meglio di cosa si tratta e capiremo insieme per quali interventi è necessario richiederlo.
In quali casi è obbligatorio il Permesso di Costruire
Il Permesso di Costruire è richiesto ogni qualvolta un intervento comporti una trasformazione significativa dell’immobile o del terreno su cui agisce. Non si parla quindi di lavori minori, ma di opere che incidono sulla volumetria, sul perimetro o sulla destinazione d’uso.
Ecco i casi principali:
- Nuova costruzione: vale per qualsiasi edificio residenziale, commerciale o industriale. Anche la realizzazione di un semplice capanno in muratura necessita del Permesso;
- Ampliamento della casa: se si vuole aggiungere una stanza, sopraelevare un piano o comunque modificare il volume o la superficie utile, il Permesso di Costruire è indispensabile;
- Demolizione e ricostruzione: anche nei casi in cui, dopo la demolizione, l’immobile venga ricostruito con caratteristiche diverse (altezza maggiore, diversa distribuzione degli spazi, nuove volumetrie);
- Pertinenze: non basta che un’opera sia “accessoria” per riuscire ad evitare il Permesso di Costruire. Garage, porticati o verande abitabili incidono sul volume complessivo dell’immobile, rendendo obbligatorio questo titolo edilizio;
- Piscine interrate: spesso considerate opere minori, in realtà hanno un impatto urbanistico rilevante, rientrando tra gli interventi che generalmente richiedono il Permesso di Costruire;
- Cambio di destinazione d’uso con opere: cambi di destinazione d’uso importanti possono richiedere modifiche strutturali altrettanto significative – anche in questo caso, poiché si agisce sull’assetto urbanistico, è necessario ricevere l’autorizzazione.
Pensare di procedere senza Permesso di Costruire espone al rischio concreto di abuso edilizio, con conseguenti sanzioni, sospensione dei lavori e obbligo di sanatoria.
Gli interventi di minore entità, invece, possono rientrare in SCIA, CILA o addirittura nell’edilizia libera. Per saperne di più, puoi leggere l’articolo: Edilizia libera: che cos’è e quali interventi comprende?
Permesso di Costruire, SCIA e CILA: le differenze più comuni
Quando si parla di titoli edilizi, non è raro fare confusione tra i loro diversi funzionamenti. È essenziale comprendere in che modo si distinguono: presentare la pratica sbagliata significa rallentare i lavori e rischiare di ricevere sanzioni.
Permesso di Costruire
È un’autorizzazione che il Comune rilascia in seguito ad un’istruttoria tecnica e amministrativa. Chi richiede il Permesso di Costruire non può iniziare i lavori finché non ottiene l’approvazione.
Necessita tempi di attesa più lunghi (fino a 90 giorni) ed è obbligatorio per gli interventi di maggiore impatto che modificano superficie, volumi e sagoma di un immobile: nuove costruzioni, ampliamenti volumetrici, demolizione e ricostruzione, piscine, …
SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
Si tratta di una dichiarazione del tecnico abilitato che assevera la conformità dei lavori: non stiamo parlando di un’autorizzazione preventiva, come per il Permesso di Costruire.
I lavori possono iniziare subito dopo aver presentato al Comune la SCIA: nei 30 giorni successivi, è possibile ricevere controlli ed eventuali correzioni. Si ricorre alla SCIA per ristrutturazioni “pesanti” interne, che modificano elementi strutturali o la distribuzione complessiva degli spazi, ma senza intaccare volumi, sagoma o superficie dell’immobile (come la costruzione di una scala interna o l’apertura di un varco in un muro portante per creare un open space).
CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata)
È la procedura più snella delle tre. Anche per la CILA, è un tecnico a dichiarare che i lavori rispettano le normative, ma riguarda interventi interni più leggeri, che non impattano sulle strutture portanti: ad esempio la creazione o eliminazione di tramezzi, la realizzazione di un secondo bagno o di una cabina armadio.
Il ruolo del professionista
Per gestire una pratica così complessa in totale sicurezza è fondamentale ricorrere al supporto di un tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere, perito) in grado di predisporre al meglio il progetto e seguire l’intero iter, fino al rilascio del Permesso di Costruire.
Lo Studio Tecnico Bazzichi è sempre pronto ad assisterti durante la progettazione e la realizzazione di nuove costruzioni, ampliamenti, cambi di destinazione d’uso e altre pratiche edilizie con competenza e professionalità.
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